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statuto associazione
.......Una veste e una ciotola sono tutto quello
.......che possiedo al mondo, e questo fragile corpo.
STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE SANRIN
DENOMINAZIONE, SEDE, SCOPO
ARTICOLO 1) E’ costituita l’associazione culturale di ispirazione buddhista denominata ASSOCIAZIONE SANRIN, non avente scopo di lucro.
ARTICOLO 2) La durata della ASSOCIAZIONE SANRIN è illimitata.
L'Associazione può peraltro estinguersi
- in caso di scioglimento (di cui agli articoli 31 e 32) o
- in caso di totale esaurimento del corpo sociale.
ARTICOLO 3) L’ASSOCIAZIONE SANRIN ha sede legale in Fossano, Via Don Minzoni n.12, e sede operativa in qualsiasi altro luogo che venga individuato di volta in volta per lo svolgimento del programma delle proprie attività.
ARTICOLO 4) L’ASSOCIAZIONE SANRIN ha per scopo
- la pratica e la diffusione degli insegnamenti della scuola Zen Soto, di tradizione buddhista, trasmessi dal Maestro Taisen Deshimaru,
- lo studio in generale del Buddhismo, sulla base delle Quattro Nobili Verità (la Sofferenza, le Cause, la Cessazione e la Via) e in dedizione ai Tre Tesori (Buddha, Dharma e Sangha),
- la promozione in generale di una spiritualità intima e profonda a beneficio di tutti gli esseri.
ARTICOLO 5) Per ottemperare ai fini espressi all’articolo 4, l’ASSOCIAZIONE SANRIN si assume la gestione di un centro denominato DOJO ZEN SANRIN, affiliato moralmente
- all'AZI, ASSOCIATION ZEN INTERNATIONALE fondata dal Maestro Taisen Deshimaru, con sede legale in Rue de Tolbiac n.175 a Parigi in Francia,
- ed all'ABZE, ASSOCIATION BOUDDHISTE ZEN D'EUROPE dei discepoli del Maestro Roland Yuno Rech, con sede legale in Avenue Jean-Médecin n. 27 a Nizza in Francia, affidandosi alla guida spirituale del Maestro Roland Yuno Rech, residente a Nizza, discepolo diretto del Maestro Deshimaru.
Parimenti, per ottemperare ai fini espressi all’articolo 4, L’ASSOCIAZIONE SANRIN è membro dell'UBI, UNIONE BUDDHISTA ITALIANA, Ente Religioso riconosciuto con D.P.R. 03-01-1991 e firmataria dell'Intesa con lo Stato Italiano, Legge n.245 del 31-12-2012.
SOCI E QUOTE ASSOCIATIVE
ARTICOLO 6) L’ASSOCIAZIONE SANRIN è aperta a tutte persone interessate ai suoi scopi e predisposte all’osservanza dei suoi regolamenti.
ARTICOLO 7) L’ASSOCIAZIONE SANRIN è costituita da Soci Ordinari e da Soci Onorari.
I Soci Ordinari sono persone fisiche la cui domanda di ammissione sia stata accettata dal Consiglio Direttivo ed in regola col pagamento della quota associativa.
I Soci Onorari sono persone fisiche il cui titolo, proposto dal Consiglio Direttivo, sia ratificato dalla Assemblea dei Soci; hanno carattere permanente e sono esonerati dal pagamento delle quote associative.
ARTICOLO 8) La quota associativa è annuale, con riferimento all'anno civile.
Le iscrizioni hanno validità a partire dal 1° ottobre dell'anno precedente, possono essere effettuate in qualunque data successiva e decadono al 31 dicembre dell'anno di riferimento.
L’importo della quota associativa viene stabilito ed aggiornato tramite deliberazione del Consiglio Direttivo.
ARTICOLO 9) I Soci sono tenuti all’osservanza del presente Statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.
ARTICOLO 10) I Soci maggiorenni hanno diritto di voto nelle assemblee. Tale diritto non può essere in alcun modo escluso, neppure in caso di partecipazione occasionale o temporanea alla vita associativa.
ARTICOLO 11) La qualifica di Socio si perde per morosità (mancato rinnovo della quota associativa annuale), per indegnità (sancita dal Consiglio Direttivo), per dimissioni o per decesso.
PATRIMONIO ED ESERCIZIO SOCIALE
ARTICOLO 12) Il patrimonio, indivisibile, è costituito:
- da tutti i beni che diverranno proprietà dell’Associazione,
- da eventuali fondi di riserva determinati dalle eccedenze in bilancio,
- da eventuali erogazioni e liberalità.
ARTICOLO 13) Le entrate sono costituite:
- dalle quote associative,
- dai contributi periodici o occasionali istituiti per la partecipazione alle attività sociali,
- dalle donazioni e da ogni altro provento che concorra ad incrementare l’attivo sociale.
ARTICOLO 14) I proventi derivanti da eventuali attività commerciali o produttive marginali sono inseriti in apposita voce del bilancio della Associazione. L’Assemblea delibera sulla utilizzazione di tali proventi in conformità alle finalità statutarie.
ARTICOLO 15) Le elargizioni liberali in denaro, le donazioni e i lasciti sono accettate dall’Assemblea che delibera sull’utilizzazione di tali proventi esclusivamente in conformità alle finalità statutarie.
ARTICOLO 16) Le donazioni, le quote associative e ogni altro contributo non sono risarcibili in nessun caso.
ARTICOLO 17) L’Associazione non può distribuire, né direttamente né indirettamente, utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale, se non in caso di scioglimento di cui all’articolo 32 o per imposizione di Legge.
ARTICOLO 18) L’esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
AMMINISTRAZIONE
ARTICOLO 19) L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di quattro membri. Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere.
ARTICOLO 20) Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio Direttivo, salvo eventuali rimborsi spese.
ARTICOLO 21) Il Consiglio Direttivo viene rieletto ogni anno in occasione della prima Assemblea dei Soci. In caso di dimissioni o di decesso del Presidente o del Vice Presidente o del Segretario o del Tesoriere gli altri membri del Consiglio Direttivo deliberano quanto prima la sua sostituzione, richiedendo la convalida di tale scelta alla successiva Assemblea dei Soci.
ARTICOLO 22) Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno tre dei suoi membri.
Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta all’anno per deliberare in ordine al bilancio consuntivo, al bilancio preventivo, alla revisione dei regolamenti interni e all’ammontare della quota associativa.
Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo occorre la presenza effettiva e il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vice Presidente, in assenza di entrambi dal più anziano in età tra i presenti.
Su invito del Presidente la partecipazione alle riunioni del Consiglio Direttivo può essere estesa ad altri Soci direttamente implicati nell’organizzazione di specifiche iniziative e attività sociali, o anche aperta a tutti i Soci nella forma di Riunioni Collegiali. In questi casi la partecipazione non comporta automaticamente il diritto di voto per gli invitati, se non esplicitamente concesso dal Presidente.
Le riunioni del Consiglio Direttivo vengono verbalizzate, i verbali controfirmati dal Presidente e dal Segretario oppure dal Vice Presidente, e conservati nell’apposito registro.
ARTICOLO 23) Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria dell’Associazione, senza limitazioni: procede alla redazione dei programmi di attività sociale, alla redazione dei bilanci, alla stipulazione di tutti gli atti e contratti occorrenti per le attività sociali, alla formulazione dei regolamenti interni e alla deliberazione circa l’ammissione, la sospensione o all'espulsione dei soci.
ARTICOLO 24) Il Presidente, o in sua assenza il Vice Presidente, rappresenta legalmente l’Associazione nei confronti di terzi e in giudizio. Il Presidente può esercitare, nei casi di urgenza, i poteri del Consiglio Direttivo, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione, può aprire e chiudere conti correnti bancari o postali e procedere agli incassi, può conferire ai soci procura speciale per la gestione delle attività previa approvazione del Consiglio Direttivo.
ASSEMBLEE
ARTICOLO 25) Tutti i Soci, Ordinari ed Onorari, sono convocati in Assemblea dal Consiglio Direttivo almeno una volta all’anno. Possono essere inoltre convocati in Assemblea, o dal Consiglio Direttivo o su richiesta della maggioranza del corpo sociale, in ogni altra occasione di gestione straordinaria il cui andamento implichi una trasformazione sostanziale della vita associativa.
ARTICOLO 26) La convocazione viene effettuata tramite avviso pubblico affisso all’albo della sede almeno 15 giorni prima della data dell’Assemblea, specificando altresì la data e l’ora di una seconda convocazione nel caso in cui alla prima riunione non venisse raggiunto il quorum di partecipanti necessario per la sua validità.
Qualora l’ordine del giorno dell’Assemblea prevedesse l’approvazione del bilancio consuntivo, la bozza di tale bilancio deve essere depositata presso la sede dell’Associazione all’atto della convocazione e resa disponibile alla consultazione preventiva dei Soci.
ARTICOLO 27) La validità della Assemblea è attestata dalla partecipazione di almeno il 51% degli associati, presenti personalmente oppure rappresentati da soci presenti con delega di voto scritta e firmata.
Se il quorum del 51% non viene raggiunto in prima convocazione, lo stesso ordine del giorno sarà sottoposto all’Assemblea Generale riunita in seconda convocazione, che sarà ritenuta valida indipendentemente dal numero dei Soci presenti o rappresentati.
ARTICOLO 28) L’Assemblea è presieduta dal Presidente, in sua assenza dal Vice Presidente, in assenza di entrambi dal membro più anziano presente del Consiglio Direttivo.
ARTICOLO 29) L’Assemblea dei Soci delibera le formulazioni del Consiglio Direttivo circa il programma delle attività sociali, i regolamenti interni ed il bilancio preventivo, oltre ad approvare il bilancio consuntivo. Il potere deliberativo viene esercitato in virtù della maggioranza costituita da almeno due terzi dell’Assemblea.
CONTROVERSIE
ARTICOLO 30) Tutte le controversie tra Soci, o tra questi e il Consiglio Direttivo, verranno sottoposte dapprima all’Assemblea Generale dei Soci ed in caso di irresolutezza verranno sottoposte in ultima istanza alla guida spirituale di riferimento di cui all’articolo 5, che giudicherà a riguardo insindacabilmente e senza formalità di procedura.
SCIOGLIMENTO E MODIFICHE DELLO STATUTO
ARTICOLO 31) Eventuali modifiche al presente Statuto, come pure la decisione di scioglimento dell’Associazione, ed in tal caso la destinazione del patrimonio residuo, devono essere determinate all’unanimità dall’Assemblea, la cui validità è data dalla partecipazione di almeno il 51% degli associati, presenti personalmente oppure rappresentati da soci presenti con delega di voto scritta e firmata.
ARTICOLO 32) In caso di scioglimento o di estinzione il patrimonio dell’ente dovrà essere devoluto ad associazioni con analoghe finalità o per fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3 comma 190 della legge n.662 del 23/12/96.
ASSOCIAZIONE SANRIN - associazione culturale - codice fiscale 92010630041
Via Don Minzoni, 12 - 12045 Fossano (CN) - 338-6965851 – dojo@sanrin.it